Accesso agli atti
Accesso documentale o procedimentale
L’accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti (artt. 22-28) della legge n. 241 del 1990, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”) ed è il diritto dei soggetti interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi detenuti da una Pubblica Amministrazione, la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante. È un pilastro della trasparenza amministrativa.
L’istanza può essere presentata da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso, sugli atti che il Consiglio Notarile ha adottato o che, pur non avendo adottato, detiene stabilmente ed è escluso per i documenti coperti da segreto, che costituiscono una eccezione alla regola generale e sono disciplinati dall’articolo 24 della legge n. 241 del 1990. Il Consiglio non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso per evadere le richieste di accesso riguardando l’accesso solo atti già esistenti.
Il diritto di accesso è escluso nelle ipotesi espressamente disciplinate dall’art. 24 della L. 241/1990 s.m.i.
L’ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).
I possibili esiti della richiesta di accesso:
- Accoglimento: L’ente mostra o dà i documenti richiesti. Può essere totale (viene dato tutto ciò che è stato chiesto) o parziale (vengono oscurati i dati di altre persone per la privacy).
- Differimento: L’ente acconsente all’accesso ai documenti ma rimanda il momento a una data futura per non ostacolare il lavoro degli uffici o per tutelare la riservatezza di altre persone.
- Rigetto: L’ente non acconsente. Succede se non si dimostra un interesse diretto e concreto, se si chiede un controllo generale sull’ente, o se il documento è coperto da segreto (es. Segreto di Stato).
L’accoglimento dell’istanza è comunicata con le stesse modalità della richiesta di accesso.
L’accesso agli atti deve essere esercitato entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza e si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti. Nel caso in cui il documento sia stato pubblicato è sufficiente l’indicazione degli estremi di pubblicazione.
Chi dall’esercizio dell’accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre.
L’esame dei documenti soggetti all’accoglimento del diritto di accesso documentale è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.
In caso di rigetto, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
Nel caso di rigetto, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero chiedere nello stesso tempo al difensore civico competente per ambito territoriale, ove sia costituito.
La richiesta è gratuita e deve essere presentata al Responsabile per l’accesso documentale, utilizzando il modulo appositamente predisposto ed inviato agli indirizzi di posta elettronica del CND:
Modulistica
Modulistica ed istruzioni
Registro accessi e normativa
Accesso civico
L’accesso civico è il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Introdotto per favorire il controllo diffuso sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, esso rappresenta un pilastro della trasparenza amministrativa.
A differenza dell’accesso documentale (Legge 241/90), l’accesso civico (decreto legislativo n. 33/2013, modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 103/2024) non richiede una motivazione specifica né una legittimazione soggettiva particolare.
Il richiedente non deve dimostrare un interesse diretto o attuale, rendendo il cittadino un “controllore” dell’operato pubblico.
L’esercizio di questo diritto però non è assoluto. L’articolo 5-bis del D.lgs n. 33/2013 definisce, in particolare, le esclusioni basate sul “pregiudizio concreto” che la rivelazione dei dati potrebbe arrecare.
Tipologie di Accesso civico
- Accesso civico “semplice” riguarda i documenti e i dati che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali (nella sezione “Amministrazione Trasparente”). Qualora l’ente ometta la pubblicazione, chiunque può richiederne l’esibizione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è la figura di riferimento per queste istanze.
- Accesso civico “generalizzato”, noto anche come FOIA (Freedom of Information Act), consente di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il limite qui non è l’obbligo di legge, ma la tutela di interessi pubblici (sicurezza, difesa, stabilità finanziaria) o privati (protezione dati personali, segreti commerciali) che potrebbero essere pregiudicati dalla divulgazione.
La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Contatti
Responsabile dell’Accesso civico
Notaio Carlo Rossoni Pacho’ , RPCT, consigliere del CND di Bergamo
e-mail: consigliobergamo@notariato.it
Titolare del potere sostitutivo
Notaio Maurizio Luraghi, Presidente del CND di Bergamo
