Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto Trasparenza) -“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – impone alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare dati e documenti sui propri siti web (“Amministrazione trasparente”).
Principio generale di trasparenza
Art. 1
“1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa e’ condizione di garanzia delle liberta’ individuali e collettive, nonche’ dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonche’ le norme di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 48, integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresi’ esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.”
Con la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni si intende, quindi, incentivare la partecipazione dei cittadini al fine di:
- tutelare i diritti dei cittadini stessi e promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa;
- garantire e favorire il controllo democratico sull’operato delle istituzioni, sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
- prevenire e contrastare fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione della Costituzione e promuovere l’integrità;
- sottoporre i cittadini al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento e dare loro la possibilità di contribuire in modo informato all’attività amministra.
- individuare il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione;
La trasparenza amministrativa trova applicazione attraverso:
- il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
- la comunicazione dell’avvio e la partecipazione al procedimento,
- la motivazione del provvedimento.
Tali principi, quindi, consentono al soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, di interloquire con la pubblica amministrazione, a tutela del proprio interesse, prima che sia adottata la decisione finale (art. 1, co. 1, 3, 22, l. n. 241/1990). L’azione amministrativa deve quindi consentire agli interessati di accedere alle informazioni relative al procedimento in corso e per le pubbliche amministrazioni vi è il dovere di comunicare agli stessi tutte le informazioni richieste, salvo i casi eccezionali espressamente esclusi dalla legge.
Oggetto
Art. 2
“1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.”
- Accesso documentale (Legge 241/1990): tipo di accesso che permette a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale di prendere visione o ottenere copia di specifici documenti. Richiede una motivazioneper tutelare un interesse personale. Questo tipo di accesso è funzionale agli interessi individuali dell’istante, posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini che legittima il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo;
- Accesso civico semplice (D.lgs 33/2013): tipo di accesso che permette a chiunque di richiedere, se non sono presenti sul sito istituzionale, documenti, dati o informazioni che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo, per legge, di pubblicare, qualora ne abbiano omesso la pubblicazione.
- Accesso civico generalizzato (FOIA): tipo di accesso che permette a chiunque di richiedere tutti i dati e documenti della PA ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, anche senza un interesse specifico. Non è richiesta motivazione e serve a favorire la trasparenza ed il il controllo diffuso sull’operato della pubblica.
Il principio della trasparenza è stato riaffermato ed esteso dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Foia italiano) –“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”–, prevedendo la totale accessibilità ai dati e ai documenti gestiti dalle pubbliche amministrazioni, trasformando quindi l’accesso da un’eccezione a una regola generale, in linea con i moderni principi internazionali di Freedom of Information Act.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, da parte delle strutture centrali e periferiche della PA, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate. Questa figura vigila sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Trasparenza (D.lgs. 33/2013) e gestisce le richieste di accesso civico e documentale.
E’ la figura chiave nelle pubbliche amministrazioni italiane incaricata di coordinare e vigilare sull’attuazione delle misure anticorruzione e garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione.
Il suo ruolo è definito dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, e si articola nelle seguenti funzioni:
- Predisposizione del Piano: Elabora e propone all’organo di indirizzo politico il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), oggi confluito nella sezione rischi corruttivi del PIAO e vigila sull’osservanza delle misure ivi contenute.
- Vigilanza: Monitora l’efficace attuazione del piano, verificandone l’idoneità e proponendo modifiche. Vigila sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell’ente.
- Trasparenza e Accesso Civico: Cura le istanze di accesso civico (semplice o generalizzato) e le eventuali richieste di riesame.
- Codice di Comportamento: Cura la diffusione dei codici di comportamento e monitorarne l’attuazione. Riceve e gestisce le segnalazioni di whistleblowing (condotte illecite).
- Segnalazione: Segnalare agli organi di vertice e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni e i mancati rispetto delle misure previste.
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Altri contenuti - Prevenzione della corruzione
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Provvedimenti adottati dall’A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti
Altri contenuti - dati ulteriori





